Protocollo 2›Titolo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 26 giu 2010
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica
pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in
Bosnia-Erzegovina - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima
lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il
valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di
eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al
momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al
momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o,
qualora tale valore non sia noto nè verificabile, il primo prezzo
verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in
Bosnia-Erzegovina;
h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti
materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo
franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali
utilizzati originario degli altri paesi di cui agli
oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere
stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali
nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina;
j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici
a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il
sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci,
denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un
prodotto o di un materiale in una determinata voce;
l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti
contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero
contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio
dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da
un'unica fattura;
m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-1-2