AccordoTitolo X

Art. 135

Accordo interinale

In vigore dal 26 giu 2010
Accordo interinale Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, in particolare quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, per "data di entrata in vigore del presente accordo" s'intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, del presente accordo, dei protocolli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 e delle disposizioni pertinenti del protocollo 3, la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-135

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