Protocollo 1›Titolo X
Art. 1
In vigore dal 26 giu 2010
SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
TRA LA COMUNITÀ
E LA BOSNIA-ERZEGOVINA
1. La Comunità e la Bosnia-Erzegovina applicano ai prodotti agricoli
trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di
cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere
di:
a) ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati
dal presente protocollo;
b) modificare i dazi indicati negli allegati I e II;
c) aumentare o abolire i contingenti tariffari.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire
i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui
rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della
Bosnia-Erzegovina per i prodotti agricoli che entrano effettivamente
nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal
presente protocollo.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-1