Accordo›Titolo X
Art. 134
In vigore dal 26 giu 2010
Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.
Gli strumenti di ratifica o di approvazione vengono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-134