AccordoTitolo X

Art. 134

In vigore dal 26 giu 2010
Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione vengono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-134

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Art. 134 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. — Testo vigente | Portale Normativo