AccordoTitolo X

Art. 129

In vigore dal 26 giu 2010
Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica. Ciascuna Parte può sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-129

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Art. 129 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. — Testo vigente | Portale Normativo