AccordoTitolo X

Art. 124

In vigore dal 26 giu 2010
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: a) il regime applicato dalla Bosnia-Erzegovina nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o filiali; b) il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Bosnia-Erzegovina non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società o filiali della Bosnia-Erzegovina. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-124

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