Accordo›Titolo X
Art. 120
In vigore dal 26 giu 2010
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-120