Accordo›Titolo X
Art. 116
In vigore dal 26 giu 2010
1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il
proprio regolamento interno.
3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante della Bosnia-Erzegovina, in base alle disposizioni previste al
riguardo dal suo regolamento interno.
5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di
associazione.
Storico versioni
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