Accordo›Titolo IX
Art. 114
In vigore dal 26 giu 2010
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie
internazionali.
A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni
su tutte le fonti di assistenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-114