AccordoTitolo VIII

Art. 109

Cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico

In vigore dal 26 giu 2010
Cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-109

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Cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico (Art. 109 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo