Accordo›Titolo VIII
Art. 109
Cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico
In vigore dal 26 giu 2010
Cooperazione a livello di ricerca
e sviluppo tecnologico
Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e
commerciale.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo
tecnologico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-109