Accordo›Titolo IX
Art. 113
In vigore dal 26 giu 2010
Può essere fornita assistenza finanziaria sotto forma di sovvenzioni a norma del pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale basato su programmi d'azione annuali, definiti dalla Comunità in seguito a consultazioni con la
Bosnia-Erzegovina.
L'assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, in particolare la giustizia e gli affari interni, il
ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-113