Accordo›Titolo IX
Art. 112
In vigore dal 26 giu 2010
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli , la Bosnia-Erzegovina può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'erogazione dell'aiuto comunitario è subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformità con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, delle specifiche priorità del partenariato europeo. Si tiene conto anche delle valutazioni contenute nelle relazioni annuali sui progressi della Bosnia-Erzegovina. L'assistenza comunitaria è inoltre subordinata ai requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione, specie per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali. L'aiuto concesso alla Bosnia-Erzegovina è modulato in funzione del fabbisogno constatato e delle priorità concordate, riflette la capacità di assorbimento e, se del caso, di rimborso ed attua i provvedimenti volti a riformare e
a ristrutturare l'economia.
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