Art. 113
AccordoTitolo IX

Art. 113

113 / 248
In vigore dal 26 giu 2010
Può essere fornita assistenza finanziaria sotto forma di sovvenzioni a norma del pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale basato su programmi d'azione annuali, definiti dalla Comunità in seguito a consultazioni con la Bosnia-Erzegovina. L'assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, in particolare la giustizia e gli affari interni, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-113