Protocollo 1›Titolo X
Art. 2
In vigore dal 26 giu 2010
I dazi applicati a norma dell' possono essere ridotti per
decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:
a) quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di
base negli scambi tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, oppure
b) in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche
riguardanti i prodotti agricoli trasformati.
Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del
dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti
agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti
agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali
prodotti agricoli di base.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-2