Protocollo 1Titolo X

Art. 2

In vigore dal 26 giu 2010
I dazi applicati a norma dell' possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione: a) quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, oppure b) in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati. Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. — Testo vigente | Portale Normativo