Protocollo 2›Titolo II
Art. 9
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
In vigore dal 26 giu 2010
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono
consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un
veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono
inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura
distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la
macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-9