Protocollo 2›Titolo III
Art. 14
Esposizioni
In vigore dal 26 giu 2010
Esposizioni
1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese
diverso da quelli di cui agli e venduti, dopo
l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in
Bosnia-Erzegovina beneficiano, all'importazione, delle disposizioni
del presente accordo, purchè sia fornita alle autorità doganali la
prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla
Bosnia-Erzegovina nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella
Comunità o in Bosnia-Erzegovina;
c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o
subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
e
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti
non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione
all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere
presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine
rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V.
In essa devono figurare la denominazione e l'indirizzo
dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori
prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i
prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o
manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale,
agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati
in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri,
durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della
dogana.
Storico versioni
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