Protocollo 2Titolo V

Art. 16

Requisiti generali

In vigore dal 26 giu 2010
Requisiti generali 1. I prodotti originari della Comunità importati in Bosnia-Erzegovina e i prodotti originari della Bosnia-Erzegovina importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; o b) nei casi di cui all', paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all' i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-16

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Requisiti generali (Art. 16 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo