Protocollo 2›Titolo IV
Art. 15
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
In vigore dal 26 giu 2010
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di
prodotti originari della Comunità, della Bosnia-Erzegovina o di uno
degli altri paesi o territori di cui agli , per i quali
viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente
alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o
in Bosnia-Erzegovina, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali
o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi
relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali,
di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella
Comunità o in Bosnia-Erzegovina ai materiali utilizzati nella
fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si
applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da
detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al
consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve
essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta
dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non
è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali
non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in
questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto
equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente
pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli
imballaggi definiti a norma dell', paragrafo 2, agli
accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma
dell', e degli assortimenti definiti a norma dell', se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai
materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse
non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso
all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile
all'esportazione in base alle disposizioni del presente accordo.
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