Protocollo 2Titolo IV

Art. 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

In vigore dal 26 giu 2010
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, della Bosnia-Erzegovina o di uno degli altri paesi o territori di cui agli , per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell', paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell', e degli assortimenti definiti a norma dell', se tali articoli sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-15

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