Protocollo 2Titolo III

Art. 12

Principio di territorialità

In vigore dal 26 giu 2010
Principio di territorialità 1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina, fatto salvo il disposto degli e del paragrafo 3 del presente articolo. 2. Fatti salvi gli , le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Bosnia-Erzegovina verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. 3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Bosnia-Erzegovina e successivamente reimportati, purchè: a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all', prima della loro esportazione; e b) si possa dimostrare alle autorità doganali che: i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina in applicazione delle disposizioni del presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario. 4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata. 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina, compreso il valore dei materiali aggiunti. 6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell', paragrafo 2. 7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.
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