Protocollo 2›Titolo III
Art. 12
Principio di territorialità
In vigore dal 26 giu 2010
Principio di territorialità
1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza
interruzione nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina, fatto salvo il
disposto degli e del paragrafo 3 del presente
articolo.
2. Fatti salvi gli , le merci originarie esportate
dalla Comunità o dalla Bosnia-Erzegovina verso un altro paese e
successivamente reimportate nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina
sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle
autorità doganali la prova soddisfacente:
a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state
esportate;
e
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a
quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro
permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle
condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una
lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o
della Bosnia-Erzegovina sui materiali esportati dalla Comunità o
dalla Bosnia-Erzegovina e successivamente reimportati, purchè:
a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o
in Bosnia-Erzegovina o siano stati sottoposti a una lavorazione o
trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all',
prima della loro esportazione;
e
b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:
i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla
trasformazione dei materiali esportati;
e
ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o
della Bosnia-Erzegovina in applicazione delle disposizioni del
presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del
prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.
4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al
titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto
originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni
effettuate al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina.
Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che
fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati
per la determinazione del carattere originario del prodotto finale,
il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel
territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale
acquisito al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina con
l'applicazione del presente articolo non devono superare la
percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore
aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori
della Comunità o della Bosnia-Erzegovina, compreso il valore dei
materiali aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano
le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono
considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in
applicazione della tolleranza generale dell', paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli
50-63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo
effettuate al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina sono
realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un
sistema analogo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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