Protocollo 2›Titolo V
Art. 21
Contabilità separata
In vigore dal 26 giu 2010
Contabilità separata
1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o
difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le
autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte
l'uso della cosiddetta "separazione contabile".
2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo
di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere
considerati originari coincida con il numero che si sarebbe ottenuto
se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle
condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo è registrato e applicato conformemente ai principi
contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato
fabbricato.
5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove
dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i
quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su
richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una
dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati
gestiti.
6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione
viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il
beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti
qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
Storico versioni
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