Protocollo 2Titolo V

Art. 23

Esportatore autorizzato

In vigore dal 26 giu 2010
Esportatore autorizzato 1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso "esportatore autorizzato") che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate. 3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-23

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Esportatore autorizzato (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo