Protocollo 2›Titolo V
Art. 23
Esportatore autorizzato
In vigore dal 26 giu 2010
Esportatore autorizzato
1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono
autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso "esportatore
autorizzato") che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma
dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente
dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale
autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti
garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e
per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente
protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore
autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un
numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su
fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da
parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in
qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non
offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le
condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto
dell'autorizzazione.
Storico versioni
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