Protocollo 2›Titolo V
Art. 24
Validità della prova dell'origine
In vigore dal 26 giu 2010
Validità della prova dell'origine
1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro
tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese
d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui
al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione
del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è
dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali
del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i
prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Storico versioni
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