Atto›Capo 2›Sez. I
Art. 60
In vigore dal 29 dic 1985
1. Fino all'entrata in vigore della soluzione uniforme per tutti gli stati membri, di cui all' del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ma non oltre il 31 dicembre 1988, gli , paragrafi 1 e 3, 74, paragrafo 1 e 75, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché gli del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 non si applicano ai lavoratori spagnoli occupati in uno stato membro che non sia la Spagna, i cui membri della famiglia risiedono in Spagna.
Gli , paragrafo 2, 74, paragrafo 2, 75, paragrafo 2 e 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché gli del regolamento (CEE) n. 574/72 si applicano per analogia a tali lavoratori.
Tuttavia rimangono impregiudicate le disposizioni della legislazione di uno stato membro che prevedano che le prestazioni familiari sono dovute al lavoratore qualunque sia il paese di residenza dei membri della famiglia.
2. Nonostante l' del regolamento (CEE) n. 1408/71, durante il periodo di cui al paragrafo 1 rimangono applicabili ai lavoratori spagnoli le seguenti disposizioni delle convenzioni sulla sicurezza sociale:
a) Spagna - Belgio
- , paragrafi 2 e 3 della convenzione generale del 28 novembre 1956,
- dell'accordo amministrativo del 30 luglio 1969.
b) Spagna - Germania
, paragrafo 1, punti da 1) a 4) della convenzione del 4 dicembre 1973, nel testo di cui all' dell'accordo modificatore del 17 dicembre 1975.
c) Spagna - Italia
- della convenzione del 30 ottobre 1979,
- dell'accordo amministrativo del 30 ottobre 1979.
d) Spagna - Lussemburgo
- della convenzione dell'8 maggio 1969, nel testo di cui all' del secondo accordo complementare del 29 marzo 1978,
- dell'accordo amministrativo del 25 maggio 1971.
e) Spagna - Paesi Bassi
- , paragrafi 2 e 5 della convenzione del 5 febbraio 1974,
- dell'accordo amministrativo del 5 febbraio 1974.
f) Spagna - Portogallo
- della convenzione generale dell'11 giugno 1969,
- dell'accordo amministrativo del 22 maggio 1970.
g) Spagna - Regno Unito
- della convenzione del 13 settembre 1974,
- dell'accordo del 30 ottobre 1974.
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