AttoSez. II

Art. 46

In vigore dal 29 dic 1985
In deroga all', gli stati membri attuali possono mantenere fino alla fine del periodo di cui all' le restrizioni quantitative all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio della voce n. 73.03 della tariffa doganale comune, che essi applicano nei confronti del Regno di Spagna prima della data dell'adesione, purchè tale regime non sia più restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 46 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo