AttoSez. II

Art. 44

In vigore dal 29 dic 1985
1. In deroga all' il Regno di Spagna potrà mantenere fino al 31 dicembre 1989 un tasso di incorporazione nazionale non superiore al 60% per le parti, i pezzi staccati e gli accessori utilizzati nella produzione di autoveicoli per il trasporto di persone, a motore a scoppio o a combustione interna, diversi dalle autocorriere, dai torpedoni e dagli autobus della sottovoce ex 87.02 A I b) della tariffa doganale comune. 2. Il tasso di incorporazione nazionale di cui al paragrafo 1 è identico per i fabbricanti cittadini degli altri stati membri, stabiliti in Spagna, e per tutti i fabbricanti cittadini del Regno di Spagna. Il trattamento concesso ai fabbricanti summenzionati non sarà meno favorevole di quello concesso ai fabbricanti dei paesi terzi.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-44

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Art. 44 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo