Atto›Sez. II
Art. 44
In vigore dal 29 dic 1985
1. In deroga all' il Regno di Spagna potrà mantenere
fino al 31 dicembre 1989 un tasso di incorporazione nazionale non superiore al 60% per le parti, i pezzi staccati e gli accessori utilizzati nella produzione di autoveicoli per il trasporto di persone, a motore a scoppio o a combustione interna, diversi dalle autocorriere, dai torpedoni e dagli autobus della sottovoce ex 87.02 A I b) della tariffa doganale comune.
2. Il tasso di incorporazione nazionale di cui al paragrafo 1 è
identico per i fabbricanti cittadini degli altri stati membri, stabiliti in Spagna, e per tutti i fabbricanti cittadini del Regno di Spagna. Il trattamento concesso ai fabbricanti summenzionati non sarà meno favorevole di quello concesso ai fabbricanti dei paesi terzi.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-44