Atto›Sez. II
Art. 45
In vigore dal 29 dic 1985
1. In deroga all', la Comunità può mantenere fino al
31 dicembre 1988 restrizioni quantitative all'esportazione verso la Spagna per i prodotti seguenti:
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|N. della tariffa | |
| doganale | Designazione delle merci |
| comune | |
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| ex 26.03 | Ceneri e residui di rame e delle sue leghe |
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| | |
| ex 74.01 | Cascami e rottami di rame e delle sue leghe |
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2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti quantitativi annui.
3. I contingenti per il 1986 sono rispettivamente di 5.000 tonnellate per le ceneri e i residui di rame e delle sue leghe della voce ex 26.03 della tariffa doganale comune e di 14.000 tonnellate per i cascami e i rottami di rame e delle sue leghe della voce ex 74.01 della tariffa doganale comune.
Il tasso di aumento progressivo e annuale dei contingenti iniziali, applicabile a decorrere dall'inizio del secondo anno, è pari al 10% all'inizio di ogni anno. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.
4. Qualora le esportazioni dalla Comunità di uno dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano state nel 1986 e nel 1987 inferiori al 90% del contingente aperto, le restrizioni in questione sono abolite al 1 gennaio 1988.
5. Il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Spagna, quale stabilito dai paragrafi da 1 a 4, non sarà meno favorevole di quello applicato nei confronti dei paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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