Atto›Sez. II
Art. 43
In vigore dal 29 dic 1985
1. In deroga all', il Regno di Spagna può mantenere
restrizioni quantitative all'importazione:
- fino al 31 dicembre 1988, per i prodotti di cui all'allegato
III;
- fino al 31 dicembre 1989, per i prodotti di cui all'allegato
IV.
2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti.
3. I contingenti per il 1986 sono indicati rispettivamente negli
allegati III e IV.
Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui all'allegato
III e dei contingenti dal n. 1 al n. 5 e dal n. 10 al n. 14 di cui all'allegato IV è del 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.
Per i contingenti dal n. 6 al n. 9 di cui all'allegato IV, il ritmo
annuo di aumento progressivo è il seguente:
- 1° anno: 13%,
- 2° anno: 18%,
- 3° anno: 20%,
- 4° anno: 20%.
4. Qualora la Commissione constati che le importazioni in Spagna di
uno dei prodotti di cui agli allegati III e IV sono state inferiori al 90% del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto proveniente dagli stati membri attuali è liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni.
5. Il protocollo n. 7 determina i principi che sono applicati dal
Regno di Spagna per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-43