Atto›Sez. II
Art. 47
In vigore dal 29 dic 1985
1. In deroga all', il titolare, o il suo avente diritto, di un brevetto per un prodotto chimico, farmaceutico o fitosanitario depositato in uno stato membro a un'epoca in cui non era possibile ottenere in Spagna un brevetto per tale prodotto può avvalersi del diritto che il brevetto gli conferisce, allo scopo di impedire l'importazione e la commercializzazione del prodotto in questione nello stato membro attuale o negli stati membri attuali in cui il prodotto è protetto dal brevetto, anche se questo prodotto è immesso per la prima volta in commercio in Spagna dallo stesso titolare o suo avente diritto o con il suo consenso.
2. Questo diritto può essere fatto valere, per i prodotti di cui al paragrafo 1, fino alla fine del terzo anno successivo all'introduzione, da parte della Spagna, della possibilità di ottenere un brevetto per i prodotti in questione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-47