Art. 43
AttoSez. II

Art. 43

267 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. In deroga all', il Regno di Spagna può mantenere restrizioni quantitative all'importazione: - fino al 31 dicembre 1988, per i prodotti di cui all'allegato III; - fino al 31 dicembre 1989, per i prodotti di cui all'allegato IV. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti. 3. I contingenti per il 1986 sono indicati rispettivamente negli allegati III e IV. Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui all'allegato III e dei contingenti dal n. 1 al n. 5 e dal n. 10 al n. 14 di cui all'allegato IV è del 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto. Per i contingenti dal n. 6 al n. 9 di cui all'allegato IV, il ritmo annuo di aumento progressivo è il seguente: - 1° anno: 13%, - 2° anno: 18%, - 3° anno: 20%, - 4° anno: 20%. 4. Qualora la Commissione constati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati III e IV sono state inferiori al 90% del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto proveniente dagli stati membri attuali è liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni. 5. Il protocollo n. 7 determina i principi che sono applicati dal Regno di Spagna per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-43