Atto›Sez. II
Art. 46
270 / 469In vigore dal 29 dic 1985
In deroga all', gli stati membri attuali possono mantenere fino alla fine del periodo di cui all' le restrizioni quantitative all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio della voce n. 73.03 della tariffa doganale comune, che essi applicano nei confronti del Regno di Spagna prima della data dell'adesione, purchè tale regime non sia più restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-46