Atto›Capo 2›Sez. I
Art. 57
In vigore dal 29 dic 1985
1. Fino al 31 dicembre 1990 l' del regolamento (CEE) n. 1612/68 è applicabile in Spagna nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e negli altri stati membri nei confronti dei cittadini spagnoli alle condizioni indicate qui di seguito:
a) I membri della famiglia di un lavoratore, di cui all', paragrafo 1, lettera a) del regolamento precitato, regolarmente installati con il lavoratore sul territorio di uno stato membro alla data della firma del presente atto, hanno, dal momento dell'adesione, il diritto di accedere a qualsiasi attività salariata su tutto il territorio di questo stato membro.
Tuttavia il beneficio del diritto sopra menzionato può essere limitato ai membri della famiglia di lavoratori spagnoli che sono installati in un altro stato membro ad una data anteriore definita a norma di accordi speciali bilaterali conclusi prima della data della firma del presente atto e concernenti le condizioni di accesso all'impiego dei membri della famiglia dei lavoratori spagnoli dopo l'adesione.
b) I membri della famiglia di un lavoratore, di cui all', paragrafo 1, lettera a) del regolamento precitato, regolarmente installati con il lavoratore sul territorio di uno stato membro dopo la data della firma del presente atto, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività salariata, a condizione che vi risiedano da almeno tre anni. Questo periodo di residenza è ridotto a diciotto mesi a decorrere dal 1 gennaio 1989.
Il presente paragrafo non pregiudica le disposizioni più favorevoli, nazionali o risultanti da accordi bilaterali.
2. Il regime di cui al paragrafo 1 è applicabile anche ai membri della famiglia del lavoratore autonomo installati con questo in uno stato membro.
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