AttoSez. III

Art. 53

In vigore dal 29 dic 1985
1. Se negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna vengono applicati gli importi compensativi di cui all' su uno o più prodotti di base considerati come entranti nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, si applicano le seguenti misure transitorie: - un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi di cui all' e secondo le regole previste dal regolamento (CEE) n. 3033/80 per il calcolo dell'elemento mobile applicabile alle merci di cui a questo regolamento, si applica all'importazione di tali merci dalla Spagna nella Comunità nella sua composizione attuale; - all'importazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 da paesi terzi in Spagna, l'elemento mobile fissato da questo regolamento è, a seconda dei casi, aumentato o diminuito dell'importo compensativo di cui al primo trattino; - un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi fissati per i prodotti di base e secondo le regole per il calcolo delle restituzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, si applica all'esportazione dalla Comunità nella sua composizione attuale in Spagna; - all'esportazione di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3035/80 dalla Spagna verso paesi terzi si applica l'importo compensativo indicato nel terzo trattino. 2. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, alla data dell'adesione, all'importazione in Spagna delle merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, è determinato deducendo dal dazio doganale di base applicato dal Regno di Spagna ai prodotti originari della Comunità nella sua composizione attuale un elemento mobile uguale all'elemento mobile fissato in applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dell'importo compensativo di cui al paragrafo 1, primo e terzo trattino. Per i prodotti di cui alle voci della tariffa doganale comune menzionate nell'allegato VII, l'elemento fisso sarà pari ai dazi che figurano in detto allegato. La Spagna potrà sottoporre i prodotti di cui all'allegato VII nonché le bevande contenenti alcole di distillazione, della sottovoce 22.09 C della tariffa doganale comune, a sorveglianza comunitaria, per un periodo di transizione di sette anni, a fini esclusivamente statistici. In ogni caso, l'importazione di questi prodotti non potrà subire alcun ritardo a causa dell'applicazione di tale sorveglianza statistica. 3. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, alla data dell'adesione, all'importazione da paesi terzi in Spagna delle merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, sarà uguale al più elevato dei due importi determinati come segue: - l'importo ottenuto deducendo dal dazio doganale di base applicato dal Regno di Spagna alle importazioni in provenienza dai paesi terzi un elemento mobile uguale all'elemento mobile fissato in applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, aumentato o diminuito, secondo i casi, dell'importo compensativo di cui al paragrafo 1, primo e terzo trattino; - l'importo ottenuto addizionando l'elemento fisso applicabile alle importazioni dalla Comunità nella sua composizione attuale in Spagna e l'elemento fisso del dazio della tariffa doganale comune (o, nei confronti dei paesi terzi che beneficiano del sistema comunitario delle preferenze generalizzate, l'elemento fisso preferenziale che la Comunità applica, se del caso, alle importazioni in provenienza da tali paesi). 4. In deroga all', i dazi doganali applicati dal Regno di Spagna alle importazioni in provenienza dalla Comunità e dai paesi terzi sono convertiti, alla data dell'adesione, nel tipo di dazio e nelle unità iscritti nella tariffa doganale comune. Tale conversione è attuata sulla base del valore delle merci importate in Spagna nel corso degli ultimi quattro trimestri per i quali sono disponibili informazioni o, non esistendo importazioni delle merci in questione in Spagna, sulla base del valore unitario delle medesime merci importate nella Comunità nella sua composizione attuale. 5. Ciascun elemento fisso applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna è eliminato conformemente all'. Ciascuno elemento fisso applicato dal Regno di Spagna all'importazione in provenienza dai paesi terzi è ravvicinato all'elemento fisso del dazio della tariffa doganale comune (o, se del caso, all'elemento fisso preferenziale previsto dal sistema comunitario delle preferenze generalizzate), conformemente agli . 6. Qualora sia accordata ai paesi terzi che beneficiano del sistema comunitario delle preferenze generalizzate una riduzione dell'elemento mobile del dazio della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna applica tale elemento mobile preferenziale fin dalla data dell'adesione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-53

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Art. 53 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo