Atto›Titolo II›Capo 1›Sez. 1
Art. 31
In vigore dal 29 dic 1985
1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua
composizione attuale e il Regno di Spagna sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:
- il 1 marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5% del dazio di
base,
- il 1 gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5% del dazio di
base,
- il 1 gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5% del dazio di
base,
- il 1 gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0% del dazio di
base,
- il 1 gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5% del dazio di
base,
- il 1 gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0% del dazio di
base,
- l'ultima riduzione, del 10%, è operata il 1° gennaio 1993.
2. In deroga al paragrafo 1 sono esentate dai dazi doganali a
decorrere dal 1 marzo 1986:
a) le importazioni che beneficiano delle disposizioni relative
alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di
viaggiatori tra gli stati membri;
b) le importazioni di merci che sono oggetto di piccole
spedizioni prive di carattere commerciale che beneficiano
delle disposizioni relative alla franchigia fiscale tra gli
stati membri.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità al paragrafo 1
sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tenere conto della seconda cifra decimale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-31