AttoTitolo IICapo 1Sez. 1

Art. 34

In vigore dal 29 dic 1985
I contingenti tariffari a dazi ridotti, risultanti dall', esistenti all'importazione in Spagna di taluni autoveicoli da turismo nuovi, della sottovoce ex 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, sono aboliti dal momento dell'adesione per i veicoli importati dalla Comunità nella sua composizione attuale. A decorrere dal 1 gennaio 1986 il Regno di Spagna apre contingenti tariffari annui a dazio ridotto per l'importazione di autoveicoli per il trasporto di persone, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, diversi dalle autocorriere, dai torpedoni e dagli autobus, della sottovoce ex 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, originari della Comunità nella sua composizione attuale. L'ammissione di questi autoveicoli a detti contingenti tariffari e disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 6.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-34

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Art. 34 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo