Atto›Titolo II›Capo 1›Sez. 1
Art. 34
254 / 469In vigore dal 29 dic 1985
I contingenti tariffari a dazi ridotti, risultanti dall', esistenti all'importazione in Spagna di taluni autoveicoli da turismo nuovi, della sottovoce ex 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, sono aboliti dal momento dell'adesione per i veicoli importati dalla Comunità nella sua composizione attuale.
A decorrere dal 1 gennaio 1986 il Regno di Spagna apre contingenti
tariffari annui a dazio ridotto per l'importazione di autoveicoli per il trasporto di persone, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, diversi dalle autocorriere, dai torpedoni e dagli autobus, della sottovoce ex 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, originari della Comunità nella sua composizione attuale.
L'ammissione di questi autoveicoli a detti contingenti tariffari e disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-34