Atto›Titolo II›Capo 1›Sez. 1
Art. 32
In vigore dal 29 dic 1985
In nessun caso si applicano all'interno della Comunità dazi
doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita.
In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa
doganale comune o di applicazione dell' da parte del Regno di Spagna, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.
In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa
unificata CECA o di applicazione dell' da parte del Regno di Spagna la Commissione può prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-32