Atto›Titolo II›Capo 1›Sez. 1
Art. 35
In vigore dal 29 dic 1985
Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione
tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna sono abolite il 1 marzo 1986.
Nessun dazio doganale a carattere fiscale è applicato a decorrere
dal 1 marzo 1986.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-35