Art. 35
AttoTitolo IICapo 1Sez. 1

Art. 35

255 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna sono abolite il 1 marzo 1986. Nessun dazio doganale a carattere fiscale è applicato a decorrere dal 1 marzo 1986.
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