Atto›Titolo II›Capo 1›Sez. 1
Art. 30
In vigore dal 29 dic 1985
1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui agli , paragrafo 1 e 173, paragrafi 1 e 2 è il dazio effettivamente applicato al 1 gennaio 1985 ai prodotti originari della Comunità nella sua composizione attuale e della Spagna nel quadro dei loro scambi.
2. Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli , paragrafo 2 e 173, paragrafo 4 è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna il 1 gennaio 1985.
3. Tuttavia, se una riduzione tariffaria viene applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio così ridotto è considerato come dazio di base.
4. La Comunità nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna si comunicano i rispettivi dazi di base.
5. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti elencati qui di seguito i dazi di base sui quali il Regno di Spagna opera le successive riduzioni di cui all' sono quelli indicati accanto a ciascuno di essi.
---------------------------------------------------------------------
N. della tariffa | |
doganale | Designazione delle merci |Dazio di base
comune | |
---------------------------------------------------------------------
24.02 | Tabacchi lavorati; estratti |
| o sughi di tabacco: |
| A. Sigarette | 50%
| B. Sigari e sigaretti | 55%
| C. Tabacco da fumo | 46,8%
| D. Tabacco da masticare e |
| tabacco da fiuto | 26%
| E. altri, compreso il tabacco |
| agglomerato sotto forma di |
| foglie | 10,4%
| |
27.09 | Oli greggi di petrolio o di | esenzione
| minerali bituminosi |
---------------------------------------------------------------------
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-30