Atto›Parte TERZA
Art. 27
In vigore dal 29 dic 1985
Gli adattamenti degli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato II del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-27