AttoTitolo II

Art. 396

In vigore dal 29 dic 1985
1. Gli adattamenti degli atti delle istituzioni delle Comunità non contenuti nel presente atto o nei suoi allegati ed effettuati dalle istituzioni prima dell'adesione secondo la procedura del paragrafo 2, per mettere tali atti in concordanza con le disposizioni del presente atto, in particolare quelle contenute nella parte quarta, entrano in vigore dal momento dell'adesione. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, stabiliscono i testi necessari a tal fine.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-396

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Art. 396 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo