Atto›Titolo II
Art. 399
In vigore dal 29 dic 1985
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi stati alla Commissione, conformemente all' del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-399