AttoTitolo II

Art. 398

In vigore dal 29 dic 1985
Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione e che in conseguenza all'adesione rientrano nel campo di applicazione dell' del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'adesione. Soltanto gli accordi e le decisioni notificati restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-398

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