Atto›Titolo II
Art. 397
In vigore dal 29 dic 1985
I testi degli atti delle istituzioni delle Comunità anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua spagnola e in lingua portoghese fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle sette lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogniqualvolta i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-397