Art. 397
AttoTitolo II

Art. 397

247 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
I testi degli atti delle istituzioni delle Comunità anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua spagnola e in lingua portoghese fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle sette lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogniqualvolta i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
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