Art. 396
AttoTitolo II

Art. 396

246 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Gli adattamenti degli atti delle istituzioni delle Comunità non contenuti nel presente atto o nei suoi allegati ed effettuati dalle istituzioni prima dell'adesione secondo la procedura del paragrafo 2, per mettere tali atti in concordanza con le disposizioni del presente atto, in particolare quelle contenute nella parte quarta, entrano in vigore dal momento dell'adesione. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, stabiliscono i testi necessari a tal fine.
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