Atto›Titolo II
Art. 25
In vigore dal 29 dic 1985
1. 1 trattati e gli atti delle istituzioni delle Comunità europee si applicano alle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla, con riserva delle deroghe previste nei paragrafi 2 e 3 e nelle altre disposizioni del presente atto.
2. Le disposizioni del trattato CEE e del trattato CECA relative alla libera circolazione delle merci, nonché gli atti delle istituzioni delle Comunità in materia di legislazione doganale e di politica commerciale si applicano alle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla alle condizioni definite nel protocollo n. 2.
3. Fatte salve le disposizioni specifiche dell', gli atti delle istituzioni delle Comunità europee in materia di politica agricola comune e di politica comune della pesca non si applicano alle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le disposizioni di carattere socio-strutturale nel campo dell'agricoltura che si applicano alle Isole Canarie avendo cura che queste disposizioni siano compatibili con gli obiettivi generali della politica agricola comune.
4. A richiesta del Regno di Spagna il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può:
- decidere l'inclusione delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla nel territorio doganale della Comunità;
- stabilire le misure appropriate per estendere le vigenti disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla.
Su proposta della Commissione, che agisce di sua iniziativa o su richiesta di uno stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione dell'Assemblea, può decidere gli adattamenti eventualmente necessari del regime applicabile alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla.
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