Atto›Capo 4›Sez. I
Art. 155
In vigore dal 29 dic 1985
1. Fatti salvi il paragrafo 2 e il protocollo n. 2, la politica comune della pesca non è applicabile alle Isole Canarie nè a Ceuta e Melilla.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione:
a) determina le misure strutturali comunitarie che potrebbero essere adottate a favore dei territori di cui al paragrafo 1;
b) determina le modalità appropriate affinché gli interessi dei territori di cui al paragrafo 1 siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in vista dei negoziati che la Comunità svolge per riprendere o concludere accordi di pesca con i paesi terzi e affinché siano presi in considerazione gli interessi specifici di questi territori nelle convenzioni internazionali relative alla pesca, di cui la Comunità è parte contraente.
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, determina, se del caso, le possibilità e condizioni di reciproco accesso alle rispettive zone di pesca e alle loro risorse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-155