Atto›Sez. II
Art. 159
In vigore dal 29 dic 1985
1. Il numero delle navi tipo di cui all', paragrafo 2 può essere aumentato in funzione dell'evoluzione delle possibilità globali di pesca attribuite alla Spagna per le popolazioni soggette al regime del totale delle catture ammesse, qui di seguito denominato TAC, secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 170/83.
2. Via via che navi indicate nell'elenco di base sono messe fuori servizio e tolte da detto elenco, esse possono essere sostituite da navi della stessa categoria per la metà della potenza delle navi così soppresse, fino a che l'elenco di base si sarà stabilito ad un livello, rispetto alle risorse di pesca attribuite, tale da assicurarne uno sfruttamento normale.
Le condizioni di sostituzione di cui al primo comma si applicano soltanto nella misura in cui la capacità della flotta della Comunità nella sua composizione attuale non viene aumentata nelle acque comunitarie dell'Atlantico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-159