AttoSez. II

Art. 160

In vigore dal 29 dic 1985
1. Sono autorizzate le seguenti attività di pesca specializzata: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Dal 1 gennaio 1986 l'insieme delle disposizioni concernenti l'esercizio delle attività di pesca di cui al paragrafo 1 rimane identico a quello applicabile immediatamente prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tuttavia, le attività di pesca di cui al paragrafo 1, lettera c) possono essere esercitate nella divisione CIEM interessata ovunque oltre il limite di 12 miglia marittime calcolato dalle linee di base.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-160

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Art. 160 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo